lunedì 22 marzo 2010

Divieto di licenziamento e dimissioni volontarie nelle adozioni internazionali

Il D.Lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010 - che ha attuato la Direttiva 2006/54/CE, relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego - ha modificato l’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001, ampliando il divieto di licenziamento in caso di adozione internazionale. Infatti, mentre prima della modifica legislativa la tutela dell’adozione e dell’affidamento era assicurata, tra le altre cose, anche dal divieto di licenziamento dei genitori adottivi ed affidatari che fruivano del congedo di maternità e paternità, fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, attualmente, pur essendo rimasto in vigore il divieto di licenziamento in caso di adozione ed affidamento, fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, è stato aggiunta la previsione per cui, in caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
La modifica è sicuramente in linea con l’estensione delle tutele in caso di adozione internazionale ad opera della Finanziaria 2008 ma non è coordinata con l’obbligo di convalida delle dimissioni di cui all’art. 56 del T.U. sulla maternità.
Quest’ultimo articolo prevede che, nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio, le dimissioni presentate:
- dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza;
- dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino;
- dai genitori adottivi ed affidatari nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
La convalida viene rilasciate dagli Uffici a seguito di un colloquio con i soggetti dimissionari al fine di verificarne l’effettiva volontarietà e l’assenza di coartazione da parte dei datori di lavoro. In mancanza di convalida, le dimissioni sono considerate viziate da nullità assoluta e il rapporto di lavoro, di conseguenza, non si estingue.
A questo punto è possibile notare che, mentre in passato i due articoli 54 e 56 del Testo Unico erano coordinati - nel senso che la convalida era necessaria in tutti i casi in cui vigeva il divieto di licenziamento - adesso, con la modifica di cui al D.Lgs. n. 5/2010, rimangono fuori dall’obbligo di convalida le dimissioni presentate in caso di adozione internazionale prima dell’ingresso del minore in Italia e cioè dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, oppure della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento. Eppure anche in questo caso dovrebbe valere la ratio che è alla base dell’obbligo della convalida delle dimissioni da parte di un Ufficio pubblico deputato ad effettuare le verifiche ispettive, ovvero la presunzione di non spontaneità delle dimissioni avvenute nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento, in quanto il periodo in questione è tutelato in modo incisivo dalla norma con una serie di diritti anche economici non indifferenti, come il diritto:
- a poter fruire del congedo di maternità, retribuito all’80%, anche durante la permanenza all’estero richiesta per l’incontro con il minore e lo svolgimento della procedura adottiva, ma comunque per un massimo di cinque mesi da usufruire, al limite, entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia;
- a poter fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità, nel caso in cui, durante la permanenza all’estero la lavoratrice non richieda, o richieda solo in parte, il congedo di maternità.

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